Traduzioni e diritto d’autore

Domanda:

Salve sono traduttore di lingua straniera, mi è stato presentato da firmare un contratto di edizione, da parte di una casa editrice, per la traduzione di un classico della letteratura dall’arabo in italiano con pubblicazione. E’ compito della casa editrice trattare con l’autore dell’opera, per quanto concerne i diritti d’autore che coprono il testo originale? E’ necessario far inserire nel contratto la dicitura che conferma che la casa editrice ha effettivamente ottenuto ogni liberatoria che consente la traduzione e la pubblicazione dell’opera?

Risposta:

Occorre distinguere tra il contratto di edizione che la casa editrice stipula con l’autore dell’opera (o chi ne detiene i diritti d’autore essendo un classico della letteratura) dal contratto stipulato tra la casa editrice e la persona che si dovrà occupare della traduzione del testo.

Con il contratto di edizione (disciplinato dagli artt. 118 e segg. della Legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. relativa alla Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi) in pratica la casa editrice acquisisce dall’autore tutti i diritti connessi all’utilizzabilità dell’opera. Nel secondo caso, la casa editrice si limita a conferire all’autore l’incarico di eseguire una traduzione con riferimento alla quale la casa editrice diviene unica titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica dietro pagamento di un unico corrispettivo iniziale e predeterminato per la cessione definitiva di tali diritti. I due contratti quindi sono indipendenti tra loro ed il traduttore, in quanto specificamente incaricato dalla casa editrice, non ha nessun obbligo, diretto o indiretto che sia, nei confronti dell’autore dell’opera originale. Eventualmente, per non avere “pensieri”, l’utente potrà chiedere che sia specificato nel contratto che sono stati assolti tutti gli oneri derivanti dal diritto d’autore spettante all’autore originario dell’opera.


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