Tamponamento

Domanda:

Più di 20 giorni fa sono stato tamponato sul retro della mia auto mentre ero fermo e con me avevo un passeggero. Mi è arrivata una lettera dell’avvocato del mio passeggero dove mi chiede un risarcimento dei danni fisici e mi invita a denunciare il sinistro presso la mia assicurazione, però nella lettera l’avvocato del passeggero ha sbagliato la data, perchè il sinistro è avvenuto il 10 luglio mentre l’avvocato ha scritto "In data 11 luglio l’auto di sua proprietà veniva tamponata…ecc…ecc.."… potrebbe essere utile questo errore dell’avvocato perchè "in teoria" l’11 luglio non è mai avvenuto niente o comunque "errare è lecito" e quindi dovrò comunque denunciare il sinistro per fargli ottenere il risarcimento?

Risposta:

Il diritto al risarcimento danni per i terzi trasportati è disciplinato dall’art. 141 del nuovo Codice delle Assicurazioni (D.L.vo 209/2005).

Tale norma prevede, in astratto, che a risarcire i danni subiti dal trasportato sia la Compagnia che assicura il veicolo su cui lo stesso si trovava al momento dell’incidente, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti.
Una volta risarcito il terzo, sarà poi la Compagnia che ha pagato i danni a valutare la respnsabilità nella causazione del sinistro in collaborazione con l’assicurazione del o degli altri veicoli coinvolti per determinare chi sia il responsabile civile ovvero colui che materialmente viene ritenuto responsabile del sinistro e dunque quale sia la Compagnia assicuratrice su cui alla fine ricadono tutti gli oneri (potrebbe anche essere la stessa assicurazione del veicolo su cui il terzo era trasportato).

Sempre in astratto per l’individuazione del responsabile del sinistro le Compagnie assicuratrici possono fare riferimento alla “constatazione amichevole” (Modulo C.A.I.) che nella maggior parte dei casi viene compilato e controfirmato dai conducenti coinvolti. Negli incidenti più gravi, poi, interviene normalmente la Polizia che redige un verbale delle operazioni ove sono contenuti i rilievi e le testimonianze utili per ricostruire la dinamica dell’incidente.

In mancanza della constatazione amichevole o di altri atti di accertamento, alle Compagnie di assicurazione non resta che chiedere al proprio assicurato una denuncia di sinistro, con indicazione della dinamica dell’incidente nonchè con indicazione di massima dei danni a cose e persone.

E’ evidente che se alla Compagnia assicuratrice non vengono forniti gli strumenti per conoscere come si è svolto un determinato incidente che ha coinvolto un proprio assicurato, la stessa non potrà provvedere ad alcuna liquidazione in favore del proprio assicurato o, addirittura, potrà procedere ad addebitargli la colpa di un sinistro nel caso in cui abbia ricevuto indicazioni (sfavorevoli) da altro conducente coinvolto.

E’ quindi opportuno, in mancanza di una documentazione ulteriore e soprattutto nei casi in cui si ha “ragione” ovvero vi è un concorso di colpa tra conducenti, fornire tempestivamente alla propria assicurazione una denuncia di sinistro con cui specificare l’esatta dinamica dell’incidente, nonchè i danni a cose e persone e l’indicazione della presenza a bordo di altre persone oltre al conducente.

Venendo a trattare, nello specifico, il risarcimento del terzo danneggiato diciamo subito che, di norma, la richiesta danni inviata direttamente al titolare del veicolo, in questo caso al nostro utente, è lo strumento che il trasportato ha per sapere il nome dell’assicurazione cui rivolgere le richieste di risarcimento.

E’ evidente che, in mancanza di una indicazione precisa in merito, il terzo avrebbe diritto a citare in giudizio direttamente il conducente del veicolo su cui era trasportato in quanto responsabile per i danni che ha subito, con tutte le spese che ne conseguono, ma soprattutto è evidente che l’assicurazione del conducente, non avendo mai avuto notizia del sinistro dal proprio assicurato difficilmente si prenderà in carico i relativi costi.

Quanto all’errore della data del sinistro è probabile che l’avvocato del terzo abbia confuso la data della visita in ospedale del suo assistito con quella dell’incidente ma, in ogni caso, essendo questo fatto dimostrabile con testimoni o altri documenti (ad esempio un certificato medico), in un eventuale giudizio non sarebbe un’argomentazione molto utile ai fini difensivi (a meno che non vi siano altri estranei oltre al trasportato e all’altro conducente coinvolto e che quest’ultimo, più diligente del nostro utente, abbia fatto tempestivamente denuncia alla propria assicurazione…)

In sostanza è sempre bene procedere a denunciare ogni sinistro alla propria assicurazione per poter poi invitare l’eventuale trasportato, come nel caso del nostro utente, a rivolgere le proprie richieste alla suddetta assicurazione.


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