Minorenni senza patente e documenti

Domanda:

Salve, vorrei sapere se un minorenne di 14 – 15 anni viene fermato dai carabinieri mentre sta guidando una moto senza immatricolazione su una strada pubblica, cosa accade? E se invece viene fermato mentre guida un auto con la presenza di un suo genitore?

Risposta:

Per quanto riguarda l’immatricolazione della moto, la norma di riferimento è l’articolo 93 del D.L.vo 285/1992 e succ. modifiche (Codice della Strada) che prevede, come è noto che auto, moto e rimorchi per circolare devono essere muniti di carta di circolazione e immatricolati presso la Motorizzazione Civile. La stessa norma prevede che chi circola con veicolo per cui non sia stata rilasciata la carta di circolazione (rilasciata dopo l’immatricolazione del mezzo) è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 370 a € 1.485 oltre confisca del veicolo. Alla stessa sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo . Se alla guida della moto non immatricolata c’è un minore per la sanzione risponderà il genitore (in forza dell’art. 196 comma 2 Codice della Strada) che, se risultasse anche proprietario del veicolo, sarebbe soggetto a specifica ed autonoma sanzione.

Per quanto riguarda la guida di un autoveicolo senza patente, la norma di riferimento è l’art. 116 del Codice della Strada che prevede, in primo luogo che occorre la patente per guidare auto e moto e che la patente può essere conseguita solo da chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge (tra cui ovviamente il raggiungimento della maggiore età per la guida di autoveicoli e moto di una certa cilindrata). Detto questo la stessa norma prevede una sanzione sia per chi consente la guida di un veicolo ad altro soggetto non patentato e sia una sanzione per chi, privo di patente, si mette alla guida di un veicolo. Nel primo caso la sanzione è solo amministrativa e va da € 370 ad € 1.485, il secondo caso, invece, è un reato punito con l’ammenda da € 2.257 ad € 9.032. Evidentemente nel caso in cui la violazione sia commessa da un minore sarà competente a decidere il Tribunale per i minorenni.

Sottolineo solo che, oltre a quanto espressamente previsto dal Codice della Strada occorre anche considerare che in entrambi i casi la circolazione di un veicolo nelle condizioni riportate dal nostro utente non è coperta da alcuna garanzia assicurativa con il rischio che, in caso di incidenti, l’assicurazione non si attivi o, se si attiva e risarcisce, poi si rivale sull’assicurato-proprietario del veicolo per l’intera somma pagata.


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