Eredità

Domanda:

Salve vorrei un informazione. Sono cresciuta con i miei zii che non hanno figli.Io mi sono sposata e vedendo che lavoravo,loro mi hanno aiutati a crescere i miei figli.Altri nipoti sanno che in caso di bisogno sarò la prima a prendermi cura di loro e i loro beni un giorno andranno a me. Cosa succede se vedendo che sono anziani (uno ha 77 anni e l’altra 75 anni) muoiono all’improvviso?Voglio precisare che non hanno ancora fatto nessun documento.Se invece di andare dal notaio scrivono una loro volontà a mano e firmato da entrambi vale questa dichiarazione oppure no?Gli altri eredi un giorno si possono intromettere?

Risposta:

Nel Codice Civile troviamo una successione c.d. testamentaria accanto ad una successione c.d. legittima.
Il primo caso si ha quando un soggetto, nel pieno delle proprie facoltà mentali, dispone con testamento del suo patrimonio per il momento in cui non sarà più in vita.
Nel secondo caso, invece, è la legge che, in mancanza di una disposizione scritta dal defunto (…ovviamente quando era ancora in vita…) stabilisce chi debba avere i suoi beni in eredità e con quale criterio di successione.

E’ evidente che quest’ultima forma consente di ereditare sono ai parenti del defunto (in primo luogo il coniuge e i discendenti, poi ascendenti, fratelli, sorelle e altri parenti secondo il grado di parentela) mentre, nel caso in cui un soggetto abbia la volontà di disporre un lascito per un certo soggetto occorre che lo faccia per iscritto.
Anche nel caso di testamento, tuttavia, la legge dispone che sia garantita agli stretti congiunti (coniuge, figli e ascendenti – genitori, nonni ecc-) una quota di eredità: in questo caso se le disposizioni testamentarie violano la riserva imposta dalla legge, gli interessati possono esercitare un’azione c.d. di riduzione e chiedere che le clausole testamentarie siano private d’effetto.
Vi è poi un’ultima possibilità data dal legato testamentario ovvero di una dichiarazione testamentaria relativa al lascito di un determinato bene (o di un determinato diritto) ad una persona determinata.
Quanto alla forma del testamento, quelle più conosciute ed utilizzate sono quella del testamento pubblico e quella del testamento olografo.
Nel primo caso il testamento è redatto da un notaio il quale, alla presenza di due testimoni, riporta le volontà del testatore (cioè di chi fa testamento).
Nella seconda ipotesi, molto più diffusa e semplice (e soprattutto meno onerosa), il testatore provvede di proprio pugno a scrivere le sue ultime volontà.
Non occorrono formalità particolare per scrivere testamento ma è importante che le disposizioni siano scritte a mano e che siano datate e sottoscritte. Per evitare che il testamento così redatto vada perso il testatore può, eventualmente, depositare le sue ultime volontà presso un notaio.

 

 


Commenti da Facebook

Rispondi a

Info sull'Autore

Post Correlati

Translate »