petizione popolare per il canile municipale

cari amici montenettiani vi invito a stampare questa pagina e raccogliere le firme per l’istituzione di un canile municipale grazie

vi farò sapere successivamente a chi consegnarle

 

 

PETIZIONE POPOLARE

Al sig Sindaco di Montescaglioso

I sottoscritti cittadini di Montescaglioso, vista la precaria situazione sia igienica che di pericolo reale costituito dalla presenza nel territorio comunale di numerosi cani abbandonati a se stessi e senza alcuna cura ne cibo da parte di alcuno, considerato che la situazione non è più sostenibile e che è davvero ingiusto assistere all’agonia quotidiana di quegli incolpevoli animali,

chiedono

Alla signoria vostra illustrissima di voler provvedere alla istituzione di un canile municipale dove possano essere ospitati e curati gli animali in oggetto, in attesa che possano essere adottati e affidati alle cure amorevoli delle famiglie.

 

Cognome e nome                                indirizzo                                                     firma

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Commenti da Facebook

10 Commenti

  1. michela

    il 18 di ottobre ci sarà un dibattito sul randagismo, come ci ha informato Salvatore Alfieri, quindi io credo che sia prima necessario ascoltare cosa si sta facendo e poi avviare, se necessario, la raccolta firme… inoltre la questione canile viene costantemente e quotidianamente affrontata già da chi in passato vi si è dedicato anima e corpo(mettendolo anche al repentaglio!!).
    il problema c’è ed è evidente con cani malati che girano per le vie del paese.
    topobiche_81

    1. tm

      ben venga l’incontro del 18 ottobre sul problema del randagismo, anche perchè forse se ne potrà parlare veramente e se a quell’incontro arriveranno anche centinaia di firme allora siamo sicuri che la questione sarà tenuta in più giusta considerazione, giusto per informazione la petizione è stata promossa da un gruppo di donne montesi che già da giorni si stanno muovendo in tal senso e sono le stesse che da sempre hanno a cuore il problema dei cani e che già si adoperano a livello personale non con pochi rischi e a spese proprie. la petizione serve anche per ribadire che la presenza di un canile municipale è importante anche e sopratutto per gli animali stessi, e senza soluzioni sbrigative come si è fatto in passato e che ancora qualcuno stà pensando di fare con la soppressione dei cani.

      si spendono tanti soldi in iniziative del tutto discutibili, non vedo perchè non debbano avere un po della nostra attenzione quelle povere bestiole.

      1. tm

        dopo due giorni dall’inizio della petizione risultano già raccolte centinaia di firme, per la consegna dei fogli pieni ci si può rivolgere alla signora angela guida o alla figlia milly mongelli

        buona raccolta

        1. tm

          secondo fonti del bilancio discusso la settimana scorsa in consiglio comunale pare che il comune di Montescaglioso spende 40 mila euro all’anno per appoggiarsi al canile di Matera e nonostante tutto la situazione resta drammatica. Per lo spettacolo di Martufello pare si siano spesi altri 40 mila, e sarebbero 80, se poi qualcuno informasse i nostri amministratori che esistono leggi regionali e nazionali in materia dove poter attingere altri finanziamenti, con un pò di buona volontà forse si riuscirebbe a mettere su un servizio efficente direttamente a monte e magari a creare qualche posto di lavoro.

          buona firma a tutti

          1. tm

             

            se l’amministrazione comunale non sapesse dive attingere i fondi per il canile municipale questa è una delle leggi in materia:

             

            Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 6 PDF Stampa E-mail

            Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 6
            “Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo – Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione”
            (B.U.R. 29 gennaio 1993, n. 3)

            Articolo 1

            La Regione, al fine di realizzare un corretto rapporto uomo-animale e tutelare la salute pubblica e l’ambiente, con la presente legge disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali di affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo.

            Articolo 2

            I comuni, singoli o associati, le province, le comunità montane, le UU.SS.LL., in collaborazione con le Associazioni di volontariato protezionistiche, sulla base della programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo di cani e gatti.

            Articolo 3

            È istituita su tutto il territorio regionale, presso ogni U.S.L. l’anagrafe canina.
            Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, di cani deve provvedere alla iscrizione dei medesimi all anagrafe entro il secondo mese di età dell’animale o comunque, entro il secondo mese da quando ne viene, a qualsiasi titolo, in possesso.
            All’atto dell’iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica contenente e seguenti dati:
            a) caratteristiche dell’animale (età, razza, sesso, mantello, segni particolari);
            b) generalità complete ed indirizzo del proprietario o detentore;
            c) codice assegnato all’animale comprendente numero della U.S.L., sigla della Provincia, numero progressivo.
            Copia della scheda segnaletica deve essere consegnata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
            La scheda deve essere utilizzata dal Servizio veterinario della U.S.L. competente per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull’animale.

            Articolo 4

            Il proprietario o detentore di cani è tenuto a segnalare alla U.S.L. di competenza, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell’animale nonché eventuali cambiamenti di residenza.

            Articolo 5

            Il cane iscritto all’anagrafe, al compimento del sesto mese di età, è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro recante la sigla della Provincia, numero della U.S.L. e numero progressivo.
            Il tatuaggio è eseguito gratuitamente presso le strutture operative territoriali a cura del Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio.
            Il proprietario o detentore del cane può avvalersi, a proprie spese, della prestazione di veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dalla UU.SS.LL.
            L’operazione di tatuaggio è notificata all’anagrafe competente dal veterinario che la esegue.

            Articolo 6

            Il proprietario o detentore di cani deve segnalare entro tre giorni al Servizio veterinario della U.S.L. competente lo smarrimento o la sottrazione di un cane.

            Articolo 7

            I comuni provvedono alla cattura, custodia e ricovero di cani vaganti o randagi avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle Associazioni di volontariato protezionistiche.
            La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori.

            Articolo 8

            I canili comunali assumono la denominazione di canili sanitari e svolgono i seguenti compiti:
            a) ricovero e custodia temporanea di cani vaganti, catturati, ritrovati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
            b) pronto soccorso veterinario;
            c) eventuali trattamenti profilattici contro la rabbia, l’echinoeoccosi e altre malattie trasmissibili;
            d) isolamento ed osservazione dei cani e gatti morsicatori;
            e) controllo della popolazione canina e felina mediante la limitazione delle nascite.
            I rifugi per i cani sono strutture di ricovero che svolgono i seguenti compiti:
            a) ricovero e custodia permanente dei cani provenienti dai canili sanitari;
            b) trattamenti di natura profilattico-terapeutica dei cani ricoverati;
            c) controllo della popolazione canina e felina mediante la limitazione delle nascite;
            d) ogni altro intervento che i Servizi veterinari delle UU.SS.LL. ritenessero necessario ai fini della protezione del randagismo.

            Articolo 9

            Le strutture di cui all’Articolo 8, commi 1 e 2, sono sottoposte al controllo sanitario del Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio.
            Le UU.SS.LL. in caso di necessità, per la profilassi e terapia possono avvalersi della collaborazione di veterinari professionali convenzionati.

            Articolo 10

            Il controllo della popolazione di cani e gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato gratuitamente presso le strutture operative territoriali a cura del Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio – Il proprietario o detentore può ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, della società protettrici degli animali e di privati.

            Articolo 11

            I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti a canili sanitari per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte del Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio e ad eventuali interventi di pronto soccorso.
            I cani regolarmente tatuati vanno restituiti al proprietario o detentore che è tenuto al pagamento delle spese di custodia, mantenimento ed eventuali cure prestate sulla base di apposite tariffe determinate dai Comuni, singoli o associati.
            I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio sono iscritti alla anagrafe e tatuati.

            Articolo 12

            I cani sono tenuti in custodia temporanea nei canili sanitari per il termine massimo di giorni 30, dopodiché devono essere trasferiti nei rifugi per il ricovero permanente.
            Se non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura i cani possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

            Articolo 13

            I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all’Articolo 8 commi 1 e 2, non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione.
            I cani possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico ad opera dei veterinari del Servizio veterinario della U.S.L. competente, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità.

            Articolo 14

            È vietato a chiunque l’abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale comunque detenuto.
            Sono considerati abbandonati i cani palesemente incustoditi.
            Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo degli animali di cui al precedente comma 1, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, può consegnare l’animale alle strutture di cui all’Articolo 8.

            Articolo 15

            È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
            I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati da parte dell’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
            I gatti in libertà possono essere soppressi ad opere dei veterinari del Servizio veterinario della U.S.L. competente soltanto se gravemente ammalati o incurabili.

            Articolo 16

            La Regione, in collaborazione con i Comuni, le provincie, la Comunità montane, le UU.SS.LL., gli Ordini provinciali dei veterinari e le Associazioni per la protezione degli animali promuove ed incentiva:
            a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto degli animali e di tutela della loro salute;
            b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale degli enti locali e delle UU.SS.LL. addetti ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con enti e UU.SS.LL.

            Articolo 17

            Chiunque possiede o detiene animali di affezione è obbligato a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie.
            Gli animali debbono disporre di spazi sufficienti per i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie.
            La catena di contenimento, se necessaria, deve avere sufficiente lunghezza.

            Articolo 18

            È vietato detenere, nella propria abitazione o in altri locali, animali domestici in condizioni tali che possono recare nocumento all’igiene, alla salute ed alla quiete delle persone, nonché pregiudizio agli stessi animali.

            Articolo 19

            Il trasporto degli animali di affezione deve essere effettuato in modo da rispettare le norme contenute nel D.P.R. 5 giugno 1982, n. 524 e da garantire agli stessi protezione dalla intemperie e sufficiente ventilazione.

            Articolo 20

            Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle Forze armate e delle Forze di polizia utilizzati per servizio.

            Articolo 21

            Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge provvedono i Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane, ciascuno per la parte di propria competenza, avvalendosi anche delle assegnazioni di cui al successivo Articolo 24.

            Articolo 22

            Le UU.SS.LL. fanno fronte agli oneri di loro competenza, per l’attuazione della presente legge con la quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta loro assegnata dalla Regione.

            Articolo 23

            La gestione delle strutture di cui all’Articolo 8, comma 1 e 2, spetta ai Comuni, singolarmente o in forma associata.
            Alla gestione di tali strutture possono partecipare, previa formale convenzione, associazioni e organizzazioni aventi finalità zoofile.

            Articolo 24

            La Regione concede ai Comuni, singoli o associati, appositi contributi per il risanamento e la costruzione di canili comunali nonché per la costruzione di rifugi per cani con le assegnazioni derivanti dal riparto del fondo istituito con l’Articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, eventualmente integrate con fondi regionali disposti annualmente con leggi di bilancio .
            I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi saranno stabiliti con atti della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

            Articolo 25

            Il risanamento e la costruzione dei canili comunali nonché la costruzione di rifugi per cani deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di massima:
            1) Le strutture devono garantire agli animali ricoverati buone condizioni di vita, di igiene, di pulizia e la non promiscuità;
            2) I locali di ricovero devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e disporre almeno di:
            a) pareti e pavimenti facili da pulire;
            b) condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione;
            c) sistema di drenaggio soddisfacente disposto in modo da consentire un agevole smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;
            d) disponibilità di acqua potabile in quantità adeguata alle esigenze alimentari e di igiene e pulizia nei locali, degli animali e delle attrezzature – Nel caso di mancanza o insufficienza di acqua potabile può essere consentito il ricorso ad altra acqua a condizione, però che sia stata sottoposta ad adeguati trattamenti idonei a renderla rispondente ai requisiti richiesti per le acque potabili;
            e) adeguati spazi aperti annessi ai box e protetti da rete di protezione, per il movimento degli animali;
            3) Esistenza di appositi locali da adibire ad ambulatorio veterinario, ricovero del custode, amministrazione, deposito derrate, deposito dei disinfettanti.

            Articolo 26

            Per le violazioni alle norme della presente legge si applicano le sanzioni previsti dall’Articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281.
            Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, del richiamato Articolo 5 vengono versate in apposito capitolo delle entrate del bilancio regionale mediante versamento in c/c postale intestato a “Regione Basilicata Servizio di tesoreria” e sono utilizzate nell’esercizio finanziario successivo per le finalità della presente legge.
            Le entrate derivanti, invece, dalle sanzioni amministrative di cui al comma 4 del richiamato Articolo 5 confluiscono nel fondo per l’attuazione della legge medesima, prevista dall’Articolo 8, e vengono versate su c/c postale n. 11580016 intestato a “Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – legge 14 agosto 1991, n. 281”.

            Articolo 27

            Nello stato di previsione dell’entrata o della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
            Entrata
            in aumento
            cap. 260 (di nuova istituzione) “Assegnazioni dello Stato ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” L. 30.680.052 (pari a € 15.844,92);

            Uscita
            in aumento
            cap. 4020 (di nuova istituzione) “interventi di competenza regionale e contributi ai Comuni, singoli o associati, per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” L. 30.680.052 (pari a € 15.844,92).

            Articolo 28

            La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

             

          2. tm

            alla data odierna risultano raccolte circa mille firme per la petizione a favore della istituzione del canile municipale,

            al fine di consentire una rapida raccolta dei moduli di raccolta per poterli consegnare prima del 18 cm al protocollo del comune, si invitano coloro che ancora non lo avessero fatto a far pervenire i moduli con le firme raccolte entro lunedi 15 alla sig.ra angela guida o al pub s,angelo alla sig,ra annadele, grazie

            tonino

  2. tm

     

    Carissimo assessore, non so se risponde a vero, ma pare che stamattina avete provveduto alla cattura di alcuni cani nell’abitato di montescaglioso. se ciò fosse vero , mi piacerebbe conoscere le intenzioni dell’amministrazione comunale sulla destinazione degli animali, se si intende affidarli ad una struttura adeguata, dove possano essere curati e magari dati in adozione, o se semplicemente si vuole togliere i cani dal territorio per abbandonarli ad un destino segnato.

    Vorrei ricordare che 1400 cittadini hanno rivolto a voi tramite petizione un appello affinchè venga istituito un canile municipale con le dovute garanzie igieniche, sanitarie e di amore verso gli animali che invece non sembra in grado di assicurare il canile di Matera, e che sulla questione esistono leggi molto precise che vietano a chiunque di fare del male agli animali. Spero non sia il caso di monte, ma è bene ricordare a qualcuno che in caso contrario non avrò nessuna remora a rivolgermi alle autorità competenti affinchè venga garantito il rispetto dovuto.

    un cordialissimo saluto

    tonino ditaranto

  3. Piero la Carona

     La legge-quadro n. 281/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo detta norme per i Comuni singoli o associati ed alle Comunità Montane che provvedono al risanamento dei canili “comunali” esistenti e/o costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge regionale possono avvalersi di contributi concessi dalla Regione per tale finalità BUR n. 57 del 12/2007.
    L’Ufficio Veterinario provvederà con successive determinazioni agli adempimenti connessi alle modalità di liquidazione che di pagamento.

    Download delibera 1693 del 03/12/2007

    Per ulteriori informazioni:

    Ufficio Relazioni con il Pubblico: tel. 0971-668895-668707 dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00; il martedi e giovedi dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

    Contact Center Regionale 800.29.20.20
    Dal lunedi al venerdi dalle ore 8,00 alle ore 20,00; il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00

    PIIS E LOV

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