SILENZIO ASSENZO, PARDON RIFIUTO

stamattina mi sono recato all’Inail per verificare il decorso di un ricorso da me presentato a marzo scorso su una richiesta di pagamento di 320 euro vantati dall’inail e da me non riconosciuti in quanto non dovuti,

alla mia domanda rivolta al funzionario incaricato mi sono sentito rispondere che i termini del ricorso non erano ancora scaduti, in quanto l’inail ha sei mesi di tempo per dare una risposta, e siccome sicuramente non avrò nessuna risposta devo ritenere il ricorso non accolto, in quante vige il regime di SILENZIO RIFIUTO. Io fino ad oggi conoscevo il SILENZIO ASSENZO, strumento a protezione dei cittadini e che costringe i vari uffici ad esaminare le pratiche.

Difronte alla mia richiesta di conoscere l’iter nel caso in cui non dovessi avere una risposta mi è stato detto che devo rivolgermi al giudice ed intraprendere una causa civile nei confronti dell’inail.

domanda:

è giusto che un ente come l’inail e credo anche l’inps si arroghi il diritto di non prendere neanche in considerazione i ricorsi dei cittadini costringendoli a rivolgersi ai giudici?

quanti nelle condizioni di avere un ricorso di 320 euro decideranno di affidarsi ad un avvocato per farsi tutelare sapendo di dover spendere molto di più?

falco a te la risposta.

ciao tm


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4 Commenti

  1. falco

    Purtroppo non possiamo farci niente questa è la norma e và, coattamente, osservata, e soprattutto subita.

    La scusa è che il provvedimento sia stato, direi, imposto per snellire il lavoro degli istituti, poichè, ormai, i tempi di evasione delle pratiche pare fossero diventati biblici.

    Quindi caro Tonino è tutto a tuo vantaggio 😉

    Ti allego una piccola dispensa:

    CAMBIANO LE PROCEDURE PER I RICORSI INAIL
     Il Dpr n.314 datato 14 maggio 2001 ha avuto il merito di snellire le procedure previste per i ricorsi che vengono inoltrati all’Inail relativamente:
    –         all’applicazione delle tariffe e premi assicurativi effettuate dall’istituto, relativamente agli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
    –         la composizione del contenzioso in materia di premi assicurativi contro gli infortuni.
    Il provvedimento ha snellito le procedure attuando una ripartizione delle competenze, relativamente alle decisioni riguardanti i ricorsi inoltrati dagli interessati sull’applicazione delle tariffe, che fino ad ora è stato compito esclusivo del consiglio di amministrazione dell’Inail. Quindi maggiore responsabilità viene affidata alle sedi territoriali che hanno il potere di decidere, in via del tutto definitiva, anche:
    a)       sui provvedimenti attinenti l’oscillazione del tasso medio relativamente alla prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
    b)      sui provvedimenti riguardanti l’oscillazione del tasso supplementare riguardante l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi.
    In questo modo il consiglio di amministrazione dovrà intervenire soltanto su questioni ritenute importanti riguardanti solo problemi di carattere generale, come ad esempio l’applicazione delle tariffe riuscendo così a snellire i tempi delle decisioni che ormai erano diventati biblici.
    COME PRESENTARE I RICORSI
    Il soggetto che intende inoltrare ricorso all’Inail deve farlo entro e non oltre 30 giorni da quando viene a conoscenza degli atti impugnati.
    Sono state stabilite anche le modalità di presentazione degli stessi che possono essere così individuate:
    a)      consegna diretta presso lo sportello Inail che dovrà rilasciare una apposita ricevuta;
    b)      mediante spedizione postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui data di spedizione fungerà come data effettiva di presentazione;
    c)      per via telematica quando l’istituto assicurativo avrà stabilito le relative modalità, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Dpr n.314/2001;
    d)      tramite notifica che avverrà a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.    
    Degno di considerazione, ai fini dello snellimento delle procedure, è il metodo dell’invio telematico dei ricorsi. Infatti in questo modo viene sostituita la presentazione del ricorso tramite cartaceo che ha sempre comportato notevoli problemi per quanto atteneva la presentazione della relativa documentazione che bisognava allegare.   
    IL PROVVEDIMENTO DEL SILENZIO RIGETTO ED I TEMPI DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI
    Interessante è il procedimento del silenzio rifiuto da parte dell’ente assicurativo. Tale provvedimento prevede che qualora gli organi a cui si è inoltrato il ricorso, non rispondano entro i termini stabiliti, significa che lo stesso è stato respinto. E’ opportuno ricordare che quando spetterà alle sedi territoriali doversi pronunciare in merito ai ricorsi il tempo massimo previsto è pari a 120 giorni; quando invece spetterà al consiglio di amministrazione pronunciarsi il tempo previsto è di 180 giorni. Trascorsi i giorni appena descritti, il ricorrente non avrà più l’opportunità di impugnare il provvedimento in sede gerarchico amministrativa.     
    Differente è invece il caso di contenziosi esistenti tra l’ente assicuratore e l’imprenditore davanti all’autorità giudiziaria, che hanno come oggetto eventuali azioni di rivalsa. In questo caso avviene una sospensione d’ufficio, oppure su istanza inoltrata da una delle parti quando esiste un provvedimento in cui è riportata una motivazione della decisione. In questo caso il ricorrente dovrà essere avvisato tramite una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Solo quando la sentenza relativa alla controversia in atto passa in giudicato, potrà verificarsi la prosecuzione dei procedimenti o d’ufficio, oppure su istanza di parte.
    Una ulteriore novità riguarda l’opportunità di usufruire del beneficio previsto dall’articolo 45 comma 2 del dpr 1124 datato 30 giugno 1965. In questo modo il ricorrente avrà l’opportunità di calcolare il versamento relativo dei premi assicurativi in base al tasso medio di tariffa, in fase di prima applicazione, mentre negli altri casi il calcolo deve essere effettuato in base al tasso che è in vigore al momento in cui si inoltra il ricorso.

     

    1. tm

      chi ci assicura che l’inail valuterà i ricorsi nei termini previsti, o invece non li lascerà dormire in qualche scaffale in attesa che scadano i tempi in modo da far diventare esecutivi i provvedimenti?

      per me questa pratica è anticostituzionale, perchè lede i diritti dei cittadini a ricevere risposte adeguate da parte degli enti preposti.

      ciao e spero che voi come associazioni vogliate intraprendere azioni per far cambiare la normativa e tutelare gli interessi della categoria

      1. falco

        Ma quali associazioni!!

        Mi meraviglio di te, in quanto credo che il politichese lo conosci “perfettamente benissimo assai” .

        Ti ricorda niente la parola consociativismo?

        Poi vorrei ricordare che l’associazionismo non è una parola astratta e non significa certamente delegare ad un funzionariucolo da strapazzo tutte le azioni strategiche da adottare per il raggiungimento di determinati obiettivi.

        Sai benissimo come la penso in merito e non mi dilungo più del necessario.

        E chiudo qui.

        1. tm

          l’associazione a cui come artgiani paghiamo 200 euro di tessera all’anno oltre che ai servizi, non certamente ai funzionari, che non centrano nulla, ma a coloro che si arrogano il diritto di chiamarsi rappresentanti delle categorie, che partecipano alle trattative con i governi, e che credo non facciano per niente gli interessi di chi li paga.

          falco niente di personale, perchè so benissimo come la pensi e come ti comporteresti al riguardo se fosse in tuo potere o in potere delle singole sedi di base.

          ciao

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