sosteniamo i 3636 italiani vittime di intimidazioni

asvviso importante a tuttyi coloro che usano programmi di condivisione.alla pagina :
http://www.p2pforum.it/forum/forumdisplay.php?f=193
troverete quanto gentili signori :

speciale perché occorre tu sia informato dell’infausta vicenda che ha colpito quasi 4000 cittadini italiani, utenti di Internet, e che rischia di avere serie ripercussioni sul modo in cui siamo oggi abituati a considerare la Rete e soprattutto i nostri diritti.

Una casa discografica tedesca accusa quasi quattromila utenti italiani di aver messo in condivisione una canzone (di Mousse T) i cui diritti di riproduzione e diffusione sono detenuti dall’etichetta stessa e chiede di pagare, pagare caro.

 

Utilizzando un software per l’individuazione degli IP, la Peppermint (questo il nome della casa discografica), ha fatto pressione sui gestori dei servizi internet (Telecom, Infostrada ed altri) affinché venisse rivelata l’identità delle persone fisiche corrispondenti agli IP degli utenti che condividevano il pezzo incriminato. Pare che dopo un primo rifiuto, gli ISP siano stati costretti a rivelare l’identità degli scambisti, in seguito a un’ordinanza del Tribunale di Roma.

Ottenuta l’identità degli utenti rei di condivisione, l’etichetta discografica, tramite lo studio legale Mahlknecht & Rottensteiner, ha inviato – per mezzo raccomandata – un avviso agli scambisti italiani: cancellate i(l) file e pagate, per evitare una denuncia formale.
Il prezzo di risarcimento richiesto per la canzone messa in condivisione
(un brano di tale Mousse T) è 330 euro.

Abbiamo deciso di dedicare a questa vicenda un’intera sezione, dove offrire consigli, spiegazioni, cercare chiarezza e tentare di far fronte comune davanti alla prospettiva di dover pagare un prezzo eccessivo senza che sia stata provata la certezza di aver sbagliato ma solo perché intimiditi dalle lettere ricevute.

 

Intendiamoci, scaricare canzoni e film coperti da copyright è sempre illegale, e noi di P2P Forum Italia ci guarderemmo bene dall’esortare a infrangere le leggi in materia di proprietà intellettuale, benché da sempre le critichiamo e proponiamo alternative più “aperte” ad esse. Ma questo non deve impedirci di cercare di venire in aiuto di persone che riteniamo stiano subendo un torto (o un’intimidazione).

Ci piacerebbe che anche tu partecipassi alle discussioni in corso, dessi il tuo contributo o almeno ti informassi su quello che sta accadendo nel tuo paese.

 

Se hai competenze in materia giuridica, potrai offrirci la tua interpretazione dei punti opinabili della vicenda; potresti magari indirizzare al Forum un avvocato pratico in materia di privacy e/o di legislazione “informatica”.

 

Inoltre se conosci qualcuno cui è arrivata la raccomandata dallo studio legale Mahlknecht & Rottensteiner con ingiunzione di pagamento, parlagli di P2P Forum, fallo iscrivere, suggeriscigli di presentarsi in questo thread (se non intende pagare)Un’unione più solida e la compattezza delle forze ci consentirà un’azione più efficace, favorendo l’organizzazione di iniziative a sostegno dei malcapitati.
 

Discussioni da leggere:

x maggiori informazioni :

http://www.p2pforum.it/forum/forumdisplay.php?f=193


Commenti da Facebook

4 Commenti

  1. gianni

    Ciao ZODD,

    ho sentito dire che è stata emanata una sentenza dalla cassazione a favore di chi scarica file coperti da copyright su Internet. La sentenza praticamente non rendeva colpevoli chi scarica musica e altro su internet a patto che si faccia solo uso personale. Non sono molto convinto della veridicità della notizia. Tu mi sai dire se è vera?

  2. Silvia

    Ecco la sentenza richiamata, come potete notare la S.C. non esclude la responsabilità penale di chi beneficia di file messi in condivisione su internet ma solo di chi per primo li mette in condivisione 

     

    Opere dell’ingegno, software e fine di lucro ante l. 248/2000: non sussiste il dolo specifico nel caso della predisposizione di un server ftp per lo scambio di programmi e altre opere protette

    Con la sentenza impugnata la Ca di Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R. E. e F. C. in ordine ai reati: a) e d) di cui all’articolo 171bis della legge 633/41; b) di cui all’articolo 171ter lettera a) e b) della legge 633/41, loro ascritti per avere, a fine di lucro, duplicato abusivamente, utilizzando un computer configurato come server Ftp, e distribuito programmi per elaborare illecitamente duplicati, giochi per psx, video Cd (capo a); per avere, a fine di lucro, abusivamente duplicato su supporto informatico opere cinematografiche, mettendole poi a disposizione sul server ftp, dal quale potevano essere scaricate da utenti abilitati all’accesso tramite un codice identificativo e relativa password a fronte del conferimento di materiali informatici sul predetto server ftp (capo b) nonché il R. per avere detenuto a scopo commerciale programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per elaboratore (capo d).

    I giudice di merito hanno accertato in punto di fatto che gli imputati avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un computer esistente presso l’associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d’autore. Successivamente tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di materiale informatico, nonché il solo R. per avere detenuto presso la sua abitazione programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati ai programmi per elaboratore.

    La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali il F. aveva dedotto la propria estraneità ai fatti ed entrambi gli imputati la non configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione prima della riforma di cui alla legge 248/00 e successive modificazioni.

    La sentenza su tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le operazioni descritte integrano le ipotesi delittuose di cui ai capi di imputazione, pur nella previsione normativa antecedente alla legge di riforma citata, osservando che l’attività posta in essere dagli imputati implica necessariamente la duplicazione dei programmi ed altri files relativi ad opere musicali o cinematografiche protetti dal diritto d’autore e che lo scambio del materiale informatico integra l’ipotesi della duplicazione del predetto materiale a fine di lucro richiesta per la configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione, nella loro formulazione normativa antecedente alla riforma.
    Si è osservato sul punto, in relazione alle differenze terminologiche adoperate dalla legge di riforma (“scopo di profitto” invece di “scopi di lucro” – “detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale” invece di “detenzione per scopo commerciale”), che le stesse si congiurano quale interpretazione autentica del legislatore, finalizzata a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale; interpretazione che non ha ampliato l’ambito della punibilità della fattispecie delittuose precedenti.

    Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore del R. ed il F. di persona, che la denunciando per violazione di legge.

    Motivi della decisione

    Con un unico motivo di gravame la difesa del R. denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 nel testo vigente all’epoca dei fatti ed in relazione alle modifiche apportata a detti articoli dalla legge 248/00, dal D.Lgs 68/2003, dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04, e dal Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005.

    Si deduce, in sintesi, che l’interpretazione delle norme incriminatici effettuata dalla corte territoriale viola i principi della tipicità e della tassatività delle fattispecie criminose di cui alle disposizioni citate.

    Si osserva in proposito, sempre in sintesi, che le differenze terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 non sono esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata tutela del diritto d’autore, dettata dalla necessità di determinare la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela con quella di garantire la circolazione delle opere dell’ingegno, quale strumento di progresso sociale e culturale.

    Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche adoperate nel testo legislativo tra “scopo di lucro” e “scopo di profitto”, peraltro generalmente connesse alla necessità di adeguare la legislazione nazionale al Trattato dell’Ompi sul diritto d’autore ed alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del diverso approccio del legislatore alla indicata esigenza di contemperare contrapposti interessi, di cui costituiscono evidente espressione le modificazioni subite in breve arco di tempo dall’articolo 171ter della legge 633/41 con riferimento all’elemento soggettivo del reato, la cui soglia di punibilità è stata da ultimo nuovamente innalzata al perseguimento di un fine di lucro da parte dell’autore della violazione.

    Si deduce, quindi, con specifico riferimento alla pronuncia impugnata che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all’imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell’ingegno protette dalla legge sul diritto d’autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito ftp e da essa in piena autonomia prelevavano i files e nello stesso ne scaricavano altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere esclusa l’esistenza di un fine di lucro da parte del R. non potendosene ravvisare gli estremi nella mera attività di scambio dei files posta in essere; che la condotta dell’imputato, quanto meno con riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe ritenersi solo attualmente sanzionata dall’articolo 171ter, comma 1 lettera abis), aggiunto dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04; che, anche con riferimento al programma detenuto dall’imputato nella propria abitazione, doveva escludersi la detenzione a fini commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale, peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito.

    Con un unico motivo di gravame a sua volta il F. denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41.
    Anche il secondo ricorrente denuncia l’errata interpretazione dei giudici di merito circa la sussistenza nel caso in esame del fine di lucro, che deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; elemento da escludersi nel caso in esame in cui è stato accertato che lo scambio di software avveniva esclusivamente a titolo gratuito, né era connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica che ne potessero trarre i creatori del sito ftp.
    I ricorso sono fondati.

    È opportuno premettere che appare pienamente condivisibile, con riferimento all’elemento materiale della fattispecie delittuosa principale, l’affermazione della impugnata sentenza, secondo la quale le operazioni di download sul server ftp e dallo stesso sui computer delle persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la duplicazione del materiale informativo e, più in generale, delle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore oggetto dell’operazione, sicché sotto il citato profilo vi è sostanziale coincidenza tra i fatti ascritti agli imputati e le ipotesi criminose ritenute dai giudici di merito.
    La questione nodale circa l’applicabilità, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di cui agli articoli 171bis della legge 633/41, introdotto dall’articolo 10 del D.Lgs 518/92 e 171ter della medesima legge, introdotto dall’articolo 17 del D.Lgs 685/94, nella loro formulazione antecedente alla legge di riforma 248/00 è, pertanto, costituita dalla interpretazione del termine “scopo di lucro”, adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti, rispetto all’espressione “scopo di profitto” introdotto dalla legge di riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione della fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche.
    In proposito non si palesa certamente condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale le diverse espressioni con le quali il legislatore ha, di volta in volta, individuato il citato elemento soggettivo del reato costituiscono mera estrinsecazione di una interpretazione autentica dello stesso concetto, semplicemente riformulato in termini più esaustivi nella successive modificazione della norma per un migliore adeguatamente terminologico della tutela penale alla evoluzione dei fenomeni di violazione del diritto d’autore.

    Contrasta con tale interpretazione il diverso valore che le predette espressioni assumono nella loro comune accezione e che il legislatore ha indubbiamente attribuito ad esse, sia nella utilizzazione in materia di reati contro il patrimonio, al posto di quella afferente al lucro, al fine di estendere la sfera di applicabilità della tutela penale, sia con riferimento alle modifiche legislative che hanno interessato proprio la legge sul diritto d’autore.

    È stato esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del R. che l’espressione “fini di lucro”, contenuta nel testo attuale dell’articolo 171ter, comma 1, della legge 633/41 è stata dapprima sostituita con quella “per trarne profitto” dall’articolo 1 comma 2 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni dalla legge 128/04, e successivamente reinserita al posto di quella “per trarne profitto” dall’articolo 3 comma 3quinquies, del Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005.
    Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che quale espressione dello specifico intento del legislatore di modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d’autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione delle opere dell’ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato.
    Né appare molto conferente, a sostegno della tesi interpretativa sostenuta nella sentenza impugnata, il riferimento alla pronuncia di questa Sc (Sezione terza, 33896/01, Furci, rc 220344), che si è occupata della diversa espressione, “a scopo commerciale”, contenuta nell’articolo 171bis della legge 633/41, precisando che per scopo commerciale non deve intendesi necessariamente la destinazione alla vendita delle copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in quanto tale scopo può configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione imprenditoriale del materiale abusivo.

    La citata pronuncia, invero, si riferisce ad un diverso dato normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione della materialità della condotta criminosa, con riferimento ad una specifica categoria di soggetti esercenti attività economica (imprenditoriale) e non alla individuazione dell’ambito di operatività della norma penale nel suo riferimento all’elemento soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che qui interessano.

    Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola allorché il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a “fini di lucro” (cfr. Sezione terza, 33303/01, Ashour ed altri, rv 219683).
    Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.

    Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro nella stessa legge sul diritto d’autore che nell’articolo 174ter, come da ultimo modificato dall’articolo 23 del D.Lgs 63/2003 non attribuisce rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a fini meramente personali, allorché, cioè, la riproduzione o l’acquisto non concorrano con i reati previsti dall’articolo 171 e ss. e non sia destinato all’immissione in commercio di detto materiale (cfr. Su, 47164/05 Marino).

    Nella ipotesi esaminata viene, infatti, escluso dall’ambito della fattispecie criminosa il comportamento dettato dalla mera finalità di un risparmio di spesa, che indubbiamente deriva dall’acquisto di supporti duplicati o riprodotti abusivamente.

    Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli imputati è attualmente descritta in termini più puntuali dall’articolo 171ter comma 2 lettera abis), della legge 633/41, introdotto dall’articolo 1 comma 3 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni della legge 128/04, ma sempre con la delimitazione della soglia di punibilità mediante il riferimento all’ipotesi che il fatto venga commesso “a fini di lucro”.

    Passando quindi all’esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dell’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto, nei sensi opra precisati, si soli utenti del server medesimo.
    Anche con riferimento alla detenzione da parte del R. di un programma destinato a consentire la rimozione o l’elusione di dispositivi di protezione di programmi non emerge dall’accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa.
    Gli imputati devono essere, pertanto, prosciolti dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

    P.Q.M.

    La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

  3. ZODD

    ultimamente giungono email assurde su konti in banca violati , poste italiane, banche di tutti i tipi dove ti kiedono di kontrollare password e quanto altro. ora si fingono commisari di polizia e ti kiedono di istallare il loro programma.
    ecco l’email:
    Avviso
    Sono capitano della polizia Prisco Mazzi. I rusultati dell’ultima verifica hanno rivelato che
    dal Suo computer sono stati visitati i siti che trasgrediscono i diritti d’autore e sono stati
    scaricati i file pirati nel formato mp3. Quindi Lei e un complice del reato e puo avere la
    responsabilita amministrativa.

    Il suo numero nel nostro registro e 00098361420.

    Non si puo essere errore, abbiamo confrontato l’ora dell’entrata al sito nel registro del
    server e l’ora del Suo collegamento al Suo provider. Come e l’unico fatto, puo sottrarsi
    alla punizione se si impegna a non visitare piu i siti illegali e non trasgredire i diritti
    d’autore.

    Per questo per favore conservate l’archivio (avviso_98361420.zip parola d’accesso: 1605)
    allegato alla lettera al Suo computer, desarchiviatelo in una cartella e leggete l’accordo
    che si trova dentro.

    La vostra parola d’accesso personale per l’archivio: 1605

    E obbligatorio.

    Grazie per la collaborazione.

    ricordate sempre non aprite file sospetti e non date mai le vostre pass a nessuno .
    ZODD

    1. vale461mito

      ascoltate tutti quello che sto per dirvi.

      La “pirateria on-line” da molte majors viene considerata una cosa da ostacolare, bene questo è il parere dei ricconi.

      La “rete Internet” offre un ventaglio enorme di soluzioni alternative alla semplice fruizione dei contenuti multimediali su cd/dvd, ci sono le reti p2p che danno la possibilità di scaricare contenuti in maniera del tutto gratutita, c’è il web 2.0 che offre la possibilità di sfruttare al massimo Internet guardate http://www.meebo.com o altri siti del genere, c’è anche la possibilità di condividere musica e immagini su youtube.com che è diventato un contenitore immenso, si trova di tutto anche quelle cose che la tv scarta o che in tanti cercano ma non trovano.

      Bene per molti utenti la RETE INTERNET è TUTTO, io mi ci metto tra questi, ma per molti è qualcosa di PERICOLOSSISIMO.

      Sapete chi sono questi signori che cercano di bloccare/censurare la grande Rete?

      1. Majors musicali

      2. Governi

      3. Reti televisive a pagamento

      bene cominciamo dalle majors musicali, chi di noi non ha mai scaricato una canzone coperta da copyright da programmi di condivisione quali E-mule, BearShare, Limewire e l’oramai defunto win-mx. Per queste grandi “schifezze Umane” (le majors) tutti gli users della rete e quindi anche noi, anche io e tu che stai leggendo questo mio post, siamo dei “CRIMINALI”. Eggià hanno fatto di tutto per mettere i criminali veri, quelli che sparano, uccidono, stuprano e rapinano banche, alla pari di gente che con il suo pc scarica la musica dalla Rete.

      Come ho sottolineato ci sono anche i governi, vi chiederete il perchè di tutto ciò.

      E bene ci sono i governi che hanno paura della Rete perchè vedono quest’ultima come veicolo di democrazia e vedono i blog come dei pericoli per il loro mondo arretrato e basato sull’omertà.

      La Cina ad esempio ha un contratto con il più usato motore di ricerca, GOOGLE, che gli permette di evitare che pagine contenti le parole DEMOCRAZIA, LIBERTà ed altre vengano visualizzate dagli utenti cinesi, il chè dimostra proprio come si abbia paura della Rete.

      Infine ci sono le tv a pagamento , bè ne abbiamo già parlato su questo forum.

      La tv CCTV, che purtroppo è proprio cinese, ed altre del continente asiatico, comprano i diritti televisivi delle partite di tutte le maggiori competizioni sportive europee e mondiali, tra cui ovviamente c’è anche il campionato di calcio ITALIANO oltre a quello SPAGNOLO ed INGLESE, e mette la cosa bella è che mette tutto su Internet, cioè le dirette delle partite ad esempio vengono messe on-line e sono fruibili al mondo intero che può connettersi a questo STREAMING (il flusso di dati quindi la partita) da tutte le parti con l’utilizzo di programmi di condivisione dello streaming(cioè, io che vedo la partita on-line do un pezzetto della mia partita a un altro user che sta ad esempio a milano, quello di milano lo da a uno di napoli, quello di napoli a uno di palermo, quello di palermo a uno di madrid e cosi via….che succede? lo streaming viene diviso in pacchetti di streaming, condivisi dagli utenti connessi, e una volta che arriva all’utente viene ricostruito in modo tale da dare a tutti la possibilità di vedere la partita! capite? con la condivisione, le immagini della partita e l’audio vengono divisi in pacchetti di dati che vengono a loro volta condivisi dagli utenti connessi!!!). Tutto questo da fastidio a una tv in particolare, SKY, che paga anch’essa come cctv e le altre i diritti ma poi ovviamente vende il suo prodotto agli utenti al contrario di cctv e le altre che invece lo danno agli utenti gratuitamente e per di più lo danno agli user di tutto il mondo! Cos’ha fatto sky? Ha fatto di tutto per bloccare o limitare questo fenomeno! come l’ha fatto? be molto semplicemente se l’è presa con i più deboli e precisamente con due ragazzi di milano che avevano in mano un sito che dava i link per connettersi agli streaming, quindi per connettersi alle partite! capite? sky non ha accusato cctv e le altre tv asiatiche, ma ha messo sotto torchio i gestori di un sito che davano agli utenti italiani un modo semplice e veloce per vedere le partite on-line aggirando l’ostacolo sky!

      che dire? spero di avervi fatto capire un po di cose in +, per chiarimenti o altro contattatemi pure.

      ps: dimenticavo, per quel che riguarda e-mail strane che vi chiedono dati sensibili, quali numeri di cellulare, numeri di carta di credito, password e codici di vario genere NON CI CREDETE, NON FATE NULLA DI CIò CHE VI DICONO!!!!

      Le BANCHE, gli Istituti di Credito in generale non si fanno sentire dagli utenti in questa maniera! se ricevete mail “strane” buttatele e soprattuto se in quelle mail ci sono software dalla grandezza di circa 100/120kbyte(piccolissimi) non li scaricate e non li eseguite, potrebbero essere software che “sniffano” le vostre password!!!! la migliore protezione è dettata dal vostro comportamento, l’antivirus può fare poco e nulla a volte. FIDARSI è BENE NON FIDARSI è MEGLIO!

      ^^ alla prossima!

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